Appello motivato: questa la formula della Corte di Appello di Potenza: volontà + argomentazione + causalità.
L’unica opzione interpretativa degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. che garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, è la seguente:
1) deve essere sufficientemente enunciate le parti del provvedimento che si intendono impugnare (c.d. profilo volitivo; per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione);
2) devono essere suggerite le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (c.d. profilo argomentativo);
3) deve essere indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite (c.d. profilo di causalità).
[Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 12.8.2014].