Revocatoria di rimesse bancarie ed eccezione in appello circa la negazione della natura solutoria delle rimesse impugnate

Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie la negazione della natura solutoria delle rimesse impugnate non integra una eccezione in senso proprio. In quanto rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, la natura non solutoria delle rimesse può dunque essere eccepita anche in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, a condizione, però, che le circostanze da cui risulta emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali; essendo volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, la relativa deduzione deve peraltro aver luogo nell’atto d’appello, in ossequio alla regola della specificità dei motivi d’impugnazione posta dall’art. 342 c.p.c., con cui deve essere coordinato il principio posto dall’art. 345, comma 2: l’appellante, infatti, a differenza dell’appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, è tenuto a prospettare interamente le proprie censure nell’atto introduttivo del giudizio, senza poter aggiungere nulla in prosieguo, dal momento che l’atto di appello comporta la definitiva consumazione del diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.10.2014, n. 20810].

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