Precetto, opposizione dell’intimato e costituzione in giudizio del creditore per chiedere il rigetto dell’opposizione: effetti sulla prescrizione

Poiché il precetto è atto non diretto alla instaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione. Ma, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall’art. 2943 cod. civ., comma 2 sicché, ai sensi dell’art. 2945 cod. civ., comma 2 la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.8.2014, n. 19738].

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