Tempestività dell’atto, rimessione in termini ed indirizzo sbagliato

La tempestività dell’atto esige che la consegna della relativa copia per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia ab origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poichè tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.9.2014, n. 19871].

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