Eccezione di inadempimento: questi i requisiti

Per la legittima proposizione dell’eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento – oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate – non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l’eccezione è invocata non per stimolare la controparte all’adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non – come la correttezza e la buona fede imporrebbero – in occasione dell’attività posta in essere allo scopo di conseguire l’esecuzione spontanea del contratto [Tribunale di Treviso, sezione terza, sentenza del 15.7.2014].

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