Morte di una delle parti ed eredi: è litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Nell’ipotesi della morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di rinvio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di tutti gli eredi [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.8.2014, n. 18267].

Scarica qui la sentenza >>