Errore sul rito? No problem: sì al mutamento del rito

L’ordinamento non contiene una disciplina generale sul mutamento di rito, oggetto di regolamentazione ad opera degli artt. 426 e 427 c.p.c., che riguardano il passaggio dal rito ordinario a quello speciale di lavoro e viceversa, e dell’art. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 ai sensi del quale “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento di rito con ordinanza” e se il rito da adottare è quello del lavoro, fissa l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro cui le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Non vi sono ragioni di ordine letterale, logico e sistematico per non ricorrere all’istituto del mutamento del rito in caso di errore, per tutta o parte della domanda, nella scelta del rito di cui alla L. n. 92 del 2012, con conseguente passaggio dal rito speciale introdotto da quest’ultima legge al rito speciale del lavoro, trattandosi peraltro in tal caso di riti appartenenti entrambi alla competenza funzionale del giudice del lavoro [Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, sentenza del 6.3.2014].

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