Credito azionato non evincibile dal titolo esecutivo: ok al procedimento monitorio

Laddove il credito azionato non sia evincibile dal titolo esecutivo, essendo necessari elementi estranei al giudizio conclusosi e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell’esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l’esecuzione, non essendo peraltro possibile in sede di opposizione determinare autonomamente l’entità del credito, avendo il giudice dell’esecuzione il potere-dovere – con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione – di verificare l’idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, posto che le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 3.9.2014, n. 18560].

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