Rito del lavoro: no alla rinnovazione dell’atto introduttivo

Non è possibile  estendere al processo del lavoro l’orientamento favorevole alla rinnovazione dell’atto di citazione in ragione delle diverse preclusioni processuali, osservando che  la rinnovazione non consentirebbe comunque di recuperare le preclusioni istruttorie e probatorie ormai verificatesi, sicché l’adesione all’ipotesi della rinnovazione comporterebbe per il lavoratore un risultato giuridico di rigetto della domanda per mancata tempestiva proposizione della prova non articolabile nell’atto da rinnovare – peggiore rispetto alla dichiarazione di nullità dell’atto, che consente all’attore la sua riproposizione in ossequio alle regole di cui all’art. 414 c.p.c.; opinando diversamente, il meccanismo del rinnovo del ricorso ex art 164, comma 5, c.p.c., finirebbe per scardinare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, connotata, nel rito del lavoro, dal c.d. principio di prevenzione nella formazione delle istanze istruttorie da parte del ricorrente, così producendo un effetto di sovvertimento dei principi cardine dell’impianto processuale, inaccettabile sia sul piano logico, che sotto il profilo della coerenza del sistema considerato nel suo complesso [Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 12.5.2014].

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