Il giudice può preparare una bozza di sentenza prima della discussione orale, ma non può rendere inutile l’attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa.

Al giudice, infatti, non è preclusa, dopo il doveroso studio preliminare della causa, la preparazione di un testo provvisorio, che riassuma, sotto forma di sentenza, i risultati dello studio delle questioni e degli argomenti sino a quel momento prospettati e che, naturalmente, è suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti resi necessari dal successivo sviluppo della causa. Infatti, malgrado la redazione in forma di sentenza, quel testo non differisce, quanto al suo valore ed alla sua legittimità, da un semplice appunto. Al giudice non è consentito, invece, di rendere inutile l’attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa, rendendo definitiva quella bozza di sentenza quando la discussione abbia evidenziato questioni ed argomenti dei quali la decisione deve necessariamente tenere conto. Ne consegue che nel caso di decisione a seguito di discussione orale, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., tanto più quando la questione controversa sia unica e definita in tutti i suoi profili, è irrilevante la circostanza che il giudice prima della discussione orale predisponga la sentenza anche nella parte motiva sulla base degli atti depositati, salvo che ciò si traduca nel mancato esame di questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione ovvero si traduca, comunque, in un pregiudizio per la difesa [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 14.5.2014, n. 10453].

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