Morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore ed omessa dichiarazione dell’evento: che succede al mandato?

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento comporta, in forza della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con la conseguenza che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o divenuta incapace, il medesimo è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione per la cui proposizione è richiesta la procura speciale – se la procura sia valida per gli ulteriori gradi del processo ed è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.7.2014, n. 15295].

Scarica qui la sentenza >>