Casella di Pec satura, che succede? Ecco la risposta delle Sezioni Unite

Il destinatario della notifica via PEC ha l’onere di gestire diligentemente la propria casella di posta elettronica certificata, assicurandosi che non risulti satura (art. 20 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44). Tuttavia, l’inadempimento di questo obbligo non comporta il perfezionamento della notifica in assenza della “RdAC”, bensì impone al notificante di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio nelle forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.11.2024, n. 28452