Termini a ritroso: si calcolano così

L’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e l’art. 155 c.p.c., comma 5, (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.
Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.
Orbene, nel condividersi e ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo -come detto- il dies a quo costituito dal giorno dell’udienza.
[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2014, n. 14767]

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