Rito famiglia d.c. (dopo Cartabia), 10 giorni per la difesa del convenuto potrebbero essere pochi: rinvio alla Corte Costituzionale.

Il termine di soli 10 giorni (che peraltro possono diventare effettivamente meno tenuto il tempo intercorrente fra la data del deposito e quella di effettiva possibilità di conoscenza della controparte a seguito del caricamento al portale del processo telematico) previsto dall’art. 473 bis.17 c.p.c. entro cui l’attore deve prendere posizione sulle difese del convenuto, precisare e modificare le proprie conclusioni, proporre domande ed eccezioni che sia conseguenza della domanda riconvenzionale e formulare le istanze di prova, non consenta un effettivo esercizio del diritto di difesa e quindi dei sottostanti diritti soggettivi che si intendono far valere, sicché la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa attorea appare rilevante, ai fini della decisione della causa, e non manifestamente infondata e va per l’effetto accolta.

Tribunale Genova, sezione quarta, ordinanza del 04/09/2024.