Evidenziazione, puntualizzazione o specificazione di fatti già sottoposti al dibattito processuale: mutamento della causa petendi?

Il Giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “la evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria di cui all’art. 183, co. 6, cod. proc. civ., vigente prima della riforma operata dall’art. 3, co. 13, lett. b, D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), di fatti già sottoposti, nella loro comprensibile essenzialità, al dibattito processuale, con l’atto introduttivo del giudizio, non importa tardivo mutamento della causa petendi, nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge, della quale il giudice è tenuto a conoscere”. Cassazione civile, sez ..........

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