Liquidazione coatta amministrativa, formazione dello stato passivo, opposizione, onere di menzionare in modo specifico i documenti già prodotti nella verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore

Occorre affermare il seguente principio di diritto: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 L. Falliment., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. Fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice – ed in termini specifici – i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non ..........

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