Obbligazione del donatario nei confronti del donante per la concessione in godimento dell’immobile per tutta la vita naturale dei beneficiari: opponibilità ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario?

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata in relazione, in applicazione del seguente principio di diritto: non è opponibile ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario l’obbligazione assunta nell’atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.2.2024, n. 4357 Download CondividiPost correlati:Cancellazione della società, azione dei creditori nei confronti dei soci, processo tributario, interesse ad agire dell'Amministrazione finanziari ..........

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