Imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, domanda di accesso alla procedura di concordato minore, inammissibilità

La cancellazione dal registro delle imprese, che si applica anche alle imprese individuali, secondo le condizioni indicate dall’art. 2 del DPR n. 247/04, comporta – secondo la previsione del quarto comma dell’art. 33 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), recepita e condivisa la tesi dell’ampia portata precettiva del detto quarto comma, con applicabilità anche all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese – l’inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII. Tribunale di Bari, decreto del 15.2.2024 Download CondividiPost correlati:Ricorso per la dichiarazione di fal ..........

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