Eccezione di estinzione del giudizio, tempestività

Nelle cause per le quali non trova applicazione, “ratione temporis”, la riforma operata con la l. n. 69/2009, l’eccezione di estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata, ai sensi dell’art. 307, co. 4, cod. proc. civ., al tempo vigente, con assoluta pregiudizialità. Di conseguenza, nel caso in cui emerga dall’atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei tempi stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l’eccezione in parola deve reputarsi tardiva ove la parte convenuta non la proponga con la prima difesa, nella specie rappresentata dall’atto di costituzione in riassunzione, non assumendo rilievo la circostanza che il giudice, errando, in violazione dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., a scadenza avvenuta del termine, assegni impropriamente nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.1.2024, n. 114