Condanna a 5.000 € ex art. 96, comma 4, c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia: se il principio rilevante nel caso di specie costituisce “ius receptum”, insistere nell’accoglimento del ricorso è abuso del processo
Va disposta la condanna del ricorrente in cassazione ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende (somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a Euro 5.000,00) in ragione del fatto che il principio rilevante nel caso di specie (l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive, pure in relazione ai giudizi impugnatori), costituisce “ius receptum”, sicché avere insistito nell’accoglimento di un ricorso prima facie inammissibile integra un chiaro abuso dello strumento processuale.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.2.2024, n. 4572