Prudente apprezzamento: valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell’appello

L’art. 116 c.p.c. impone al giudice un prudente apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell’appello (nella specie si afferma quanto segue (nella specie si afferma che il ragionamento del primo giudice appare viziato e che la documentazione allegata non appare idonea a sorreggere nel giudizio di opposizione la prova dell’esistenza del credito, fornita dal creditore, a ciò tenuto secondo le norme generali ex art. 2697 c.c.; pertanto l’opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato). Corte di appello di Napoli, sentenza del 1 ..........

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