Rilevabilità d’ufficio della nullità e simulazione

Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. va coordinato col principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 c.p.c.
Il principio della domanda risulta rispettato nell’ipotesi in cui sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda nonché nel caso in cui la domanda sia diretta a far dichiarare la risoluzione del contratto in quanto tale domanda presuppone la validità del contratto, dunque implica, e fa valere, un diritto potestativo di impugnativa contrattuale nascente dal contratto in discussione.
Tuttavia, resta escluso il potere-dovere del giudice di rilevare la nullità qualora sia dedotta una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda giacché in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea e una eventuale pronuncia che dovesse considerare altri profili di invalidità sarebbe resa ultra petita.
Il motivo di nullità connota la domanda, individuando la sua causa petendi, trattandosi di domanda etero-determinata.
Non vi è dubbio che la domanda di simulazione  possa inquadrarsi come domanda di nullità del negozio per difetto di causa.
Pertanto la prospettazione, in comparsa conclusionale, da parte dell’attore di un nuovo motivo di nullità del contratto – più precisamente l’illiceità per frode alla legge – diverso da quello che connota la causa petendi della domanda tempestivamente formulata nei precedenti atti difensivi – ovvero la invalidità per simulazione riconducibile alla nullità per difetto di causa-, non consente il rilievo officioso, dovendo la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea [Tribunale di Venezia, sezione seconda, sentenza del 7.5.2014, n. 989].

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