Infortunio in itinere, rivalsa dell’Inail, variazioni del credito dell’ente

In tema di rivalsa dell’Inail nei confronti del responsabile dell’infortunio “in itinere” per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell’infortunato, le variazioni del credito dell’ente, conseguenti alle modificazioni dell’ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del “petitum” originario, trattandosi di credito di valore che dev’essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, di modo che il maggior ammontare, in termini monetari, rispetto a quanto originariamente dedotto, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, va liquidato anche d’ufficio dal giudice.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.11.2023, n. 31244