Omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, transazione non approvata dall’Agenzia delle Entrate, deposito della domanda, termini

Deve ritenersi ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali (nella specie, dall’Agenzia delle Entrate) prima ancora che sia scaduto il termine di cui all’art. 182-bis, comma 4, ultima parte, L. Fall., non essendo questo delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito, sicché la norma va ritenuta pienamente rispettata laddove il Tribunale fissi l’udienza di omologazione successivamente alla maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso sia interamente decorso.

Corte di appello di Venezia, provvedimento del 2.11.2023