Compenso per prestazioni professionali di avvocato: sì al rito semplificato d.c. (dopo Cartabia)
Il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
Conseguentemente, rispetto ad esso trova applicazione l’art. 14 del Dlgs n° 150 del 2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal Dlgs n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall’art.380 co1° della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss cpc) con gli artt.281 undecies ss cpc, prevede (all’art.281 terdecies cpc) che la decisione sia resa ex art.281 sexies cpc, e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall’udienza di discussione orale (art.281 sexies co.3° cpc, nell’attuale formulazione, frutto della medesima riforma).