Opposizione a decreto ingiuntivo, fallimento del creditore opposto, conseguenze

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto non determina l’improcedibilità dell’opposizione (per l’affermazione che solo qualora venga proposta dall’opponente domanda riconvenzionale, il Tribunale ordinario rimane competente per l’opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza f ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi