La liquidazione delle spese processuali quando nel corso del giudizio la pretesa attorea viene parzialmente soddisfatta

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al “decisum”, e non al “petitum” (come stabilito dall’art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo.

Tribunale di Roma, sentenza del 25.9.2023, n. 13469