Compenso unico spettante al commissario giudiziale, disapplicazione dell’art. 5, commi 1 e 2, D.M. 30/2012

In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del D.M. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato.
 
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.7.2023, n. 19143