Riders ed informativa sulla trasparenza algoritmica
Essendo incontestato l’impiego di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (precisandosi che, ad ogni modo, un sistema decisionale integralmente automatizzato è quello che adotta decisioni senza richiedere l’intervento umano), la norma che costituisce la fonte degli obblighi informativi di cui si discute e che rappresenta il parametro per valutare l’asserito adempimento al riguardo è l’art. 1bis, d.lgs. 152/1997 (rubricato “ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”), introdotto dall’art. 4, d.lgs. 104/2022, nel testo modificato dal D.L. 48/2023
Nella specie alcune organizzazioni sindacali trasmettevano alla società convenuta una lettera con cui, dopo aver premesso di essere a conoscenza dell’impiego da parte della società di sistemi algoritmici per la gestione del rapporto di lavoro dei rider e di ritenere la società inadempiente rispetto agli obblighi informativi di cui al d.lgs. 104/22, chiedevano di ricevere le informazioni dovute, anche con riferimento a scopi e finalità del punteggio di eccellenza di cui al sistema algoritmico in questione, che considera l’effettiva volontà dei corrieri di utilizzare la piattaforma, riconoscendo priorità di accesso al calendario consegne a coloro che hanno il punteggio migliore, operando il detto sistema a punteggio come intermediario tra domanda ed offerta di servizi tra i tre utenti della piattaforma, ovvero clienti, esercizi commerciali e corrieri; il tribunale giudica la domanda fondata osservando che la società convenuta non è un intermediario, ma un datore di lavoro che utilizza algoritmi per la gestione del rapporto di lavoro dei rider procedendo, tramite il sistema del punteggio di cui si è detto, alla profilazione di dati personali per analizzare, valutare e prevedere il rendimento dei rider e la loro affidabilità e quindi, sulla base della profilazione, attivare un processo decisionale integralmente automatizzato.