Domanda di condanna c.d. trasversale, oneri processuali

Deve rilevarsi che il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza previsto dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la predetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall’art. 167, comma 2, c.p.c.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.6.2023, n. 4605