Rigetto in appello della domanda ex art. 96 c.p.c.: compensazione delle spese di lite?

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all’art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Corte di appello di Roma, sentenza del 12.5.2023, n. 3423 3423Download CondividiPost correlati:Domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. del danno da incauta esecuzione, non autonoma proponibilità e compensazione delle spes ..........

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