Responsabilità del cliente per la scelta dell’avvocato? Il Tribunale di Torre Annunziata lo ipotizza.

Dimenticanza dell’avvocato? Sì certo, ma anche culpa in eligendo del cliente: no alla rimessione in termini.

Presupposto per la rimessione in termini è il fatto che il potere processuale non sia stato tempestivamente esercitato per “causa non imputabile” intendendosi per tale quel fatto, inevitabile con un comportamento diligente, che ha impedito il tempestivo esercizio di detto potere. In tale ottica, possono ritenersi cause non imputabili, gli impedimenti improvvisi del difensore che non gli permettono di partecipare alla udienza e di farsi sostituire tempestivamente o di compiere altre attività soggette ad un perentorio (malore improvviso, incidente stradale, grave lutto familiare, carcerazione, smarrimento del fascicolo processuale per eventi naturali o per fatto del terzo), mentre devono escludersi – sulla scorta della giurisprudenza formatasi sull’art. 294 c.p.c. – che eventuali negligenze o dimenticanze del difensore possano integrare l’ipotesi della causa non imputabile, senza considerare che può essere ravvisata culpa in eligendo a carico della parte che ha conferito l’incarico professionale ad un difensore (rivelatosi) negligente. E’ pacifico, comunque, che il fatto addebitabile a negligenza della parte o del suo difensore o dei collaboratori e sostituti di quest’ultimo, non assume il carattere della non imputabilità [Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 21.5.2013].

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