Provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte: può essere confermato in via implicita?

La conferma, ex art. 669 sexies, secondo comma, cod. proc. civ., di un decreto cautelare reso in corso di causa “inaudita altera parte”, e notificato al destinatario nel successivo termine perentorio di otto giorni dalla sua adozione, non richiede, una volta fissata la corrispondente udienza di comparizione delle parti entro quindici giorni, una forma vincolata, ben potendo esaurirsi tale udienza con un provvedimento di prosecuzione delle attività proprie del giudizio a cognizione piena che si aggiunga a quello di conferma del predetto decreto o che, univocamente ed implicitamente, lo contenga [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.10.2013, n. 23674].

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