Quale competenza in caso di azione di ripetizione di indebito?

Quando viene esercitata un’azione di ripetizione di indebito che postuli (anche) la richiesta di accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale viene eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l’oggetto della domanda è complesso in quanto essa riguarda l’accertamento di detta inesistenza e, consequenzialmente, l’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione restitutoria e la condanna alla prestazione di restituzione. In linea generale è ben vero che l’applicazione all’indebito dei fori concorrenti ex art. 20 c.p.c. (cioè il foro dell’insorgenza dell’obbligazione e del ‘forum destinatele solutionis’ e, quindi, anche le norme sostanziali, in particolare gli aa. 1182 e 1183 cod. civ. per il luogo di adempimento dell’obbligazione) dovrebbe aver riguardo non già all’obbligazione di restituzione dell’indebito, bensì all’obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita. Da ciò discenderebbe, sempre in via generale, che il foro dell’insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza (oggettiva o soggettiva) si chiede di accertare, mentre il foro dell’adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto. Tuttavia, laddove la domanda di ripetizione si basi su un giudicato già formatosi, da cui risulti l’inesistenza del rapporto obbligatorio (in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione) l’applicazione dell’a. 20 c.p.c. e delle norme sostanziali che esso presuppone andrebbe allora fatta con riferimento all’obbligazione di restituzione: in questo caso, cioè, il “forum destinatae solutionis” dovrebbe identificarsi con quello del creditore della prestazione indebita [Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 13.3.2014, n. 3574].

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