Interpretazione adeguatrice non può spingersi fino a contraddire il senso fatto proprio dalla legge, altrimenti verrebbe meno il monopolio della Corte Costituzionale quale legislatore negativo (IL ≥ IR)
Il criterio-cardine nell’interpretazione della legge in generale, come definito dall’art. 12 preleggi, comma 1, è quello secondo cui: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore””.
Il monopolio della Corte Costituzionale quale ‘legislatore negativo’, unica istanza giudiziaria abilitata a porre nel nulla la legge ordinaria in contrasto con la Costituzione, verrebbe meno laddove si consentisse al giudice – diverso da quello costituzionale – di operare un’interpretazione adeguatrice (della legge ordinaria stessa alla Costituzione) che contraddicesse pienamente e direttamente il senso fatto proprio dalla legge stessa.
Una deroga non legislativamente prevista non integra una fattispecie interpretativa.