Procedimento deontologico, l’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare

L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012), sicché in tal caso il ricorso stesso deve essere necessariamente proposto a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorrente proponeva impugnazione in proprio avverso la delibera di sospensione cautelare, limitandosi a nominare come proprio difensore, nel corpo dell’atto, un avvocato Cassazionista, il quale tuttavia non sottoscriveva pure il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha d ..........

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