Regolamenti edilizi si interpretano con l’art. 12 preleggi e non l’ermeneutica contrattuale

I regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall’art. 12 preleggi, dovendosi escludere, in particolare, che in caso di ulteriori incertezze possa farsi ricorso alla regola interpretativa dettata in ambito contrattuale dall’art. 1367 c.c. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.4.2023, n. 9227 Download CondividiPost ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi