Sentenza, omessa sottoscrizione da parte del giudice: conseguenze e strumenti di tutela

È fondata l’eccezione di nullità ex art. 161, comma 2, c.p.c. della sentenza per omessa sottoscrizione del giudice che l’ha pronunciata qualora risulti che, con biglietto di cancelleria, sia stato comunicato alle parti il deposito della sentenza e trasmesso il testo integrale della stessa priva di sottoscrizione del giudice e con la sola attestazione di deposito resa dell’assistente giudiziario autorizzato alla pubblicazione. Difatti, la firma del Cancelliere non “autentica” la firma del Giudice, apposta in calce alla sentenza né la sostituisce, non potendo trovare applicazione, almeno in questo caso, neppure l’art. 57, comma 2, c.p.c., che ha, comunque, la funzione di integrazione documentale degli altri “provvedimenti del giudice”. E ciò anche se, dopo la proposizione dell’appello, la cancelleria abbia effettuato un’ulteriore comunicazione di pubblicazione della sentenza, questa con regolare sottoscrizione del Giudice. In conclusione, la detta accertata assenza di sottoscrizione non è sussumibile nelle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 161 c.p.c., non è emendabile e si traduce in una nullità assoluta senza possibilità di distinguo tra omissione imputabile a rifiuto e omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza. Trattandosi di inesistenza giuridica, insuscettibile di giudicato, tale radicale vizio può essere fatto valere in ogni tempo con la cosiddetta “actio nullitatis”, ovvero avvalendosi dei mezzi di impugnazione (qualora ne siano rispettati i termini). In tale ultima ipotesi, il giudice, dichiarata l’inesistenza della sentenza e deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si è verificato (artt. 353 e 354 del c.p.c.), così consentendosi la continuazione del processo con la pronuncia di una decisione nel merito nell’ambito dello stesso.

Tribunale di Lecce, sentenza del 8.2.2023