Mutamento del rito e sopravvenienza normativa

Ai sensi di tale D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, il cui testo è rimasto immutato anche all’esito della novella di cui al D.Lgs. n. 149/2022 -, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Sicchè nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, tra cui rientra quello di specie (regolato dall’art. 14 vigente ratione temporis, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), per i quali la domanda va proposta nelle forme del r ..........

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