Sì al distinguo tra accertamento della causalità e valutazione degli elementi probatori: il primo è più probabile che non, il secondo è più elevata idoneità rappresentativa.

Si deve operare un distinguo tra il criterio di accertamento della causalità (informato al  canone del “più probabile che non”) e la valutazione degli elementi probatori. In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata ..........

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