Omesso deposito delle note scritte è equiparato alla mancata presenza delle parti all’udienza ex art. 127 ter c.p.c. d.c. (dopo Cartabia)

Ai sensi del comma 4 dell’art. 221 d.l. 34/2020, se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 cpc. Oggi tale disposizione è stata sostituta dal comma quinto dell’art. 127 ter cpc, introdotto dal dlgs 149 del 2022 (“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”). Ai sensi ..........

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