Contratti a forma libera ed onere della prova sulla conclusione

Nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l’esistenza, validità ed efficacia, l’onere di dimostrare l’avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici.

Tale onere può essere assolto anche mediante al prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell’art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d’una, della concordanza.

Tribunale Lamezia Terme, sentenza del  13.01.2023