Varie voci di danno di cui si chiede il risarcimento in citazione, solo alcune delle quali riportate in sede di precisazione delle conclusioni: rinuncia alle restanti domande risarcitorie

Qualora in sede di atto di citazione parte attrice abbia formulato domanda risarcitoria sia per il ristoro del danno non patrimoniale, sia per il ristoro di varie voci a titolo di danno patrimoniale (per spese mediche sostenute, per le spese sostenute in costanza di inabilità temporanea per colf e per la riduzione della capacità lavorativa di casalinga, con domanda risarcitoria quantificata nella complessiva misura di Euro 107.465,50), mentre in sede di precisazione delle conclusioni abbia espressamente chiesto il ristoro dei soli danni non patrimoniali, come espressamente quantificati nella precisazione delle conclusioni, unitamente ai danni patrimoniali per le sole spese mediche (chiedendo condannarsi i convenuti al risarcimento del danno complessivamente quantificato nella misura di Euro 89.842,85), deve rilevarsi che parte attrice abbia rinunciato alle restanti domande risarcitorie (quelle per il ristoro del risarcimento del danno patrimoniale per spese colf in costanza di inabilità temporanea e per il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa da casalinga).

Tribunale di Milano, sentenza del 2.12.2022