Riforma Cartabia: provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale – competenza – vis attractiva
L’interpretazione per cui il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà genitoriale ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta innanzi al tribunale ordinario domanda di separazione personale o di divorzio dei coniugi, è condivisibile perchè: i) aderente al dato letterale dell’art. 38 disp.att. (“sia (già) in corso”); ii) rispettosa del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c.; iii) coerente con le ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nella Cost., artt. 111 8 CEDU, 24 Carta di Nizza.
Può essere utile ricordare che il criterio della prevenzione è venuto meno con la c.d. “riforma Cartabia” (L. n. 206 del 2021, art. 1, comma 28 e D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 149) – applicabile ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 – che, intervenendo proprio sull’art. 38 disp.att. c.c., ha modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, estendendo la “vis attractiva” del primo al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo l’instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (salvo l’art. 709-ter c.p.c. in quanto il procedimento per l’attuazione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni deve essere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo).
L’intervento riformatore, valorizzando il concetto di effettiva pendenza dei procedimenti dinanzi ai due diversi giudici, sembra esprimere la prevalenza della ratio di evitare pronunce incompatibili anche sul principio della “perpetuatio jurisdictionis” ex art. 5 c.p.c. Tale scelta del legislatore trova una giustificazione consistente altresì nella ratio complessiva sottesa alla regolazione dei rapporti di competenza fra tribunale ordinario e tribunale minorile in questa materia e cioè quella della concentrazione dell’accertamento giudiziale nelle ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale che, per il carattere intrinseco di rilevanza e urgenza delle relative decisioni, richiede e impone una conoscenza non parcellizzata della situazione familiare e la necessità di evitare decisioni giudiziali contrastanti.
Dal punto di vista concettuale, la nuova voluntas legislatoris avvalora quanto detto.
In conclusione deve affermarsi che la “vis attractiva” del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell’art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.2.2023, n. 3780