L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere e non su chi agisce, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo
In tema di riparto dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. L’opposto indirizzo giurisprudenziale per lungo tempo dominante, secondo cui l’onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio, non risulta difatti conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un’azione di accertamento negativo dalle circostanze e, specificamente, da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all’art. 2697 c.c., l’affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata – “chi vuol far valere un diritto in giudizio” – implica che sia colui che prende l’iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell’onere di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l’attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell’accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l’inesistenza ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all’azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell’onere della prova di cui ai due commi dell’art. 2697 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all’interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all’iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell’onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto, e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.