La produzione documentale in grado di appello nel processo tributario

Deve ribadirsi il principio secondo cui in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2 citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi