Non esiste un divieto di presunzione di presunzione (sì alla presunzione a catena)
Nel sistema processuale non esiste il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o di divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c., nè a qualsiasi altra norma, per cui nulla osta a che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.12.2022, n. 37819