Provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, impugnazione, giurisdizione

Giova ricordare che ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice tributario si deve tener conto non dello strumento utilizzato per procedere alla riscossione, bensì della natura del credito fatto valere dal Concessionario per la riscossione. In tal senso, l’impugnazione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo che riguarda una pretesa sanzionatoria per violazione del codice della strada è di competenza del giudice ordinario; al contrario, il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l’interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.

Tribunale di Lecce, sentenza del 7.10.2022, n. 2778