Esclusa la responsabilità dell’avvocato se dal materiale probatorio non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale non intrapresa

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (nella specie, avendo il cliente contestato all’avvocato la mancata tempestiva notifica dell’opposizione a decreto ingiunti ..........

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