Domanda di restituzione presentata ai sensi dell’art. 103 1. fall., oneri probatori
Va affermato il principio per cui l’accoglimento della domanda di restituzione presentata ai sensi dell’art. 103 1. falliment. impone al giudicante di verificare l’avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell’affidamento del bene al fallito, dall’altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all’istante, tale da giustificare, con la prevalenza rispetto al curatore, la restituzione in suo favore.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2022, n. 32565
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